Prove di Laboratorio

si eseguono prove su prodotti tessili, filati, accessori, materie prime, semilavorati, capi finiti.

  • Le prove contrassegnate * sono prove non accreditate ACCREDIA.
  • L’accreditamento del laboratorio indica la competenza tecnica del laboratorio nell’esecuzione delle prove e la conformità del sistema di gestione alla normativa UNI EN ISO IEC 17025.
  • Il materiale per le analisi (filati, teli, capi finiti) può essere consegnato con relativa bolla di accompagnamento.
  • Tutti i campioni devono riportare l’indicazione della composizione e delle caratteristiche utili ai fini della richiesta.
  • Tutte le analisi eseguite sono di tipo distruttivo e si ritiene pertanto autorizzato il taglio del campione da sottoporre alla prova.Nel caso di capi confezionati il Committente dovrà scrivere “si autorizza il taglio del capo”.
  • Nella bolla di accompagnamento il Committente dovrà citare la clausola “materiale destinato a prove distruttive” nel caso in cui la prova è distruttiva e non è prevista la restituzione del materiale analizzato. Se la prova prevede la restituzione del materiale la bolla dovrà presentare la dicitura “trasporto in conto prova per analisi di laboratorio”.
  • I risultati si riferiscono unicamente ai campioni esaminati.
  • CQT si ritiene autorizzata ad anticipare il certificato delle analisi via fax o via e-mail. Nel caso in cui il committente non desideri l’invio delle analisi attraverso tali mezzi deve comunicarlo alla segreteria al momento dell’accettazione della commessa di lavoro. Gli originali dei certificati saranno poi consegnati personalmente o spediti via posta ordinaria.
  • I rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche saranno conservati dal laboratorio per un periodo di 48 mesi dalla data di emissione.
  • I campioni residui saranno conservati a disposizione del committente per un periodo non superiore ai 30 giorni dalla data di emissione del certificato di analisi.

    Al termine dei 30 giorni CQT si intende espressamente autorizzata alla distruzione dei campioni testati salvo espressa richiesta scritta di conservazione dei campioni fatta dal committente entro i 30 giorni sopra previsti o salva diversa esplicita disposizione contrattuale tra le parti.