CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Premessa

Le presenti Condizioni di fornitura si applicano al contratto tra il Laboratorio Centro Qualità Tessile S.r.l. (di seguito CQT o Laboratorio) ed il Cliente avente per oggetto la prestazione di servizi da parte del Laboratorio. Costituiscono contratti sia le offerte di esecuzione prove sottoscritte dal Cliente, sia gli ordini di prove (pervenuti via email o in forma cartacea), sia l’invio di campioni al Laboratorio.

2. Condizioni di fornitura

  • Le richieste pervenute al laboratorio in forma scritta oppure in forma verbale saranno formalizzate mediante conferma d’ordine e si considerano accettate salvo diversa disposizione.
  • Tutti i campioni devono essere chiaramente identificati dal Cliente e devono riportare le informazioni utili ai fini della richiesta. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni presenti nel rapporto di prova, ad eccezione della descrizione del campione e dell’eventuale data di prelievo, che sono informazioni fornite dal Cliente di cui il Laboratorio declina ogni responsabilità. I risultati delle prove si riferiscono pertanto al campione così come è stato ricevuto. La responsabilità del campionamento è del Cliente.
  • Il Cliente può verificare tipologie e quantità dei materiali necessari per l’esecuzione delle analisi direttamente sul sito web del Laboratorio, consultando gli elenchi delle prove pubblicati nelle pagine seguenti:
    – Prove merceologiche
    – Prove per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
    Prima di inviare i campioni, il Cliente è comunque consigliato di rivolgersi al Laboratorio per maggiori informazioni al riguardo.
  • Il materiale per le analisi può essere consegnato con relativo documento di trasporto (DDT). Le analisi che CQT esegue sono di tipo distruttivo, pertanto il Laboratorio è autorizzato ad eseguire il taglio o altri procedimenti che possono causare il deterioramento dei campioni, salvo esplicita richiesta del Cliente.
  • Nel DDT relativo al materiale per le prove va specificato quanto segue:
    – Se non è prevista o richiesta la restituzione del campione, apporre la dicitura: “Materiale destinato a prove distruttive”.
    – Se è prevista o richiesta la restituzione del campione, apporre la dicitura: “Trasporto in conto prova per analisi di laboratorio”.
    – Se il campione è un capo confezionato o un prodotto finito, apporre la dicitura “Si autorizza il taglio del capo / prodotto”.
  • A richiesta del cliente possono essere eseguite prove con carattere di urgenza, previa valutazione della fattibilità tecnica nei tempi richiesti e con consegna dei campioni da parte del Cliente entro le ore 12:00. L’esecuzione di prove urgenti comporterà un aumento del 30% sui costi ordinari. Anche tutte le richieste successive all’emissione dei rapporti di prova (ad esempio traduzioni, informazioni aggiuntive, ecc.) comporteranno l’addebito di costi supplementari.
  • Il pagamento delle prove e di ogni altro servizio verrà effettuato normalmente a mezzo bonifico bancario, con scadenza trenta giorni fine mese dalla data di fatturazione (salvo diversa disposizione contrattuale tra le parti). Ai prezzi riportati nel listino va aggiunta l’IVA in vigore. Il Laboratorio si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prove o l’erogazione dei servizi richiesti nel caso sussistano inadempienze di pagamento relative alle fatture emesse.
  • I campioni residui saranno conservati a disposizione del Cliente per un periodo non inferiore ai 30 giorni dalla data di emissione del certificato di analisi. Al termine dei 30 giorni CQT si intende espressamente autorizzata alla distruzione dei campioni testati, salvo espressa richiesta scritta di conservazione dei campioni fatta dal committente entro i 30 giorni sopra previsti o salva diversa esplicita disposizione contrattuale tra le parti.
  • Il Laboratorio assicura il costante aggiornamento dei metodi di prova e l’esecuzione delle prove secondo le edizioni delle norme in vigore dei metodi stessi, salvo diversa richiesta del Cliente. Qualora il Cliente richieda di effettuare le attività di prova anche in presenza di uno o più scostamenti dalle condizioni definite dalle norme, il Laboratorio declina la propria responsabilità rispetto alla validità dei risultati.
  • I risultati si riferiscono unicamente ai campioni esaminati. I risultati di prova verranno consegnati solo al Cliente, ed eventualmente discussi solo con esso.
  • Eventuali commenti richiesti dal Cliente sui risultati di prova, gli saranno comunicati in via informale attraverso un’informazione verbale o scritta diversa dal rapporto di prova.
  • Il laboratorio considera l’invio del rapporto di prova in formato PDF con firma digitale come metodo preferenziale di comunicazione dei risultati. Nel caso in cui sia esplicitamente richiesto dal Cliente, o nel caso di materiale da consegnare al Cliente, viene fornito anche l’originale cartaceo.
  • I rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche saranno conservati dal laboratorio per un periodo di 48 mesi dalla data di emissione.
  • Eventuali reclami tecnici dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Tecnica del Laboratorio, e verranno gestiti e formalizzati secondo le modalità definite nelle procedure di CQT.
  • I reclami saranno accolti e gestiti se pervenuti entro e non oltre 20 gg dal ricevimento da parte del Cliente del rapporto di prova. Oltre il termine prestabilito, il Laboratorio si riserverà il diritto di riesaminare i termini della vertenza.

3. Il significato dell’accreditamento Accredia

CQT è un Laboratorio di Prova accreditato da Accredia (certificato di accreditamento n. 00237 Testing).

Accredia è l’ente italiano unico di accreditamento, designato dal Governo italiano ad attestare la competenza e l’imparzialità delle organizzazioni che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

Come gli altri enti con le stesse funzioni dei vari paesi europei, Accredia opera in conformità al regolamento CE 765/2008, alla norma ISO/IEC 17011 e agli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) con EA, IAF e ILAC. Siamo quindi autorizzati ad eseguire prove accreditate a livello internazionale.

3.1. Prove accreditate

L’accreditamento rilasciato da Accredia è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l’accreditamento stesso.

Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate dal Accredia al Laboratorio insieme al certificato di accreditamento. L’elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile presso la Segreteria del Laboratorio, e il Cliente può richiederne copia oppure verificarle direttamente sul sito di Accredia.

3.2. Attestazione della competenza tecnica del Laboratorio

L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e al suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.

Il Laboratorio ha stipulato una convenzione di accreditamento con Accredia in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l’accreditamento. Con tale accreditamento Accredia assicura la competenza tecnica del personale, l’adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature, e l’idoneità della struttura. Accredia esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio.

L’accreditamento è l’attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento, e si riferisce alle prove e non al prodotto.

3.3. Utilizzo del marchio Accredia e dei riferimenti all’accreditamento

CQT informa il Cliente della sussistenza di una convenzione con Accredia, l’ente italiano di accreditamento.

Qualora sia richiesta l’emissione del rapporto di prova su carta intestata con il marchio Accredia, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell’ente. In particolare il marchio Accredia e qualunque riferimento all’accreditamento possono essere riportati sul rapporto di prova quendo questo contiene almeno il risultato di una prova eseguita nell’ambito dell’accreditamento ottenuto dal Laboratorio.

Inoltre il marchio Accredia e i riferimenti all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso), oppure essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

Nel caso in cui almeno una prova sia del tipo accreditato da Accredia, e quindi possa essere emesso un rapporto di prova con il marchio Accredia, le prove non accreditate verranno opportunamente contrassegnate con un asterisco (*).

3.4. Incertezze di misura e regole decisionali

Per ogni prova accreditata il Laboratorio calcola un’incertezza di misura da assegnare al risultato.

L’incertezza estesa, disponibile su richiesta, è calcolata con un fattore di copertura k=2 per un intervallo di probabilità del 95%. Se la regola decisionale è dettata dal Cliente, da regolamenti o da documenti normativi, non sono necessarie ulteriori considerazioni sul livello di rischio. In caso contrario CQT ha deciso di utilizzare la regola decisionale basata sull’accettazione semplice o rischio condiviso con probabilità di falsa accettazione (PFA) del 50% (riferimento documento JCGM 106:2012 §8.2.1), e quindi di attribuire la dichiarazione di conformità sulla base del semplice risultato ottenuto.

In pratica, al fine di mantenere le probabilità di decisioni errate a livelli accettabili sia per il Laboratorio sia per il Cliente, CQT verifica che l’incertezza di misura sia stata considerata e giudicata accettabile per lo scopo previsto (U ≤ Umax definita dalle caratteristiche prestazionali dei metodi e dalle normative applicabili).

Per le prove in cui è prevista la classificazione di un prodotto a norma viene applicata la regola decisionale con probabilità limite di accettazione al 95% (non accettazione al 5%), ossia si considera un fattore k=1,64.

4. Riservatezza

CQT disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuto con le seguenti modalità.

4.1. Informazioni Riservate

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate come confidenziali al momento della comunicazione da parte del Cliente. Tali Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica) senza alcuna limitazione.

In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

a) Siano di dominio pubblico.

b) Siano state conosciute e/o possa essere dimostrato che siano state conosciute.

c) Siano state trasmesse ed espressamente qualificate come non riservate.

d) Siano state sviluppate indipendentemente da CQT senza utilizzare altre Informazioni Riservate.

e) Vengano rivelate da un soggetto diverso dal Cliente che non sia vincolato da un obbligo di segretezza, e che comunque diventino note per cause non imputabili a CQT.

Le Informazioni Riservate comunicate a CQT da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti del Cliente sono anch’esse soggette a tale disciplina.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a soggetti terzi che svolgono attività in subappalto. I soggetti terzi sono anch’essi vincolati alla disciplina delle presenti disposizioni e dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate ad autorità in ambito legislativo previa richiesta motivata degli stessi e, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a parti interessate direttamente da CQT previa richiesta motivata degli stessi e, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

4.2. Obblighi di CQT

CQT si obbliga a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite dal Cliente ed indentificate come confidenziali.

CQT si obbliga a considerare strettamente confidenziali, a non divulgare e/o non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate.

CQT si obbliga ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed opportune al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.

CQT si obbliga ad osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 – GDPR), nell’eventualità dovesse trattare dati personali per il perseguimento delle finalità di cui in premessa.

CQT non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre o copiare una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate senza lo specifico consenso scritto del Cliente.

CQT manterrà il diritto a presentare i risultati delle prove, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui esso è vincolato.

Le presenti condizioni di riservatezza avranno una durata pari a cinque anni, con decorrenza dalla data di rilascio di ogni rapporto di prova.

1. Premessa

Le presenti Condizioni di fornitura si applicano al contratto tra il Laboratorio Centro Qualità Tessile S.r.l. (di seguito CQT o Laboratorio) ed il Cliente avente per oggetto la prestazione di servizi da parte del Laboratorio. Costituiscono contratti sia le offerte di esecuzione prove sottoscritte dal Cliente, sia gli ordini di prove (pervenuti via email o in forma cartacea), sia l’invio di campioni al Laboratorio.

2. Condizioni di fornitura

  • Le richieste pervenute al laboratorio in forma scritta oppure in forma verbale saranno formalizzate mediante conferma d’ordine e si considerano accettate salvo diversa disposizione.
  • Tutti i campioni devono essere chiaramente identificati dal Cliente e devono riportare le informazioni utili ai fini della richiesta. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni presenti nel rapporto di prova, ad eccezione della descrizione del campione e dell’eventuale data di prelievo, che sono informazioni fornite dal Cliente di cui il Laboratorio declina ogni responsabilità. I risultati delle prove si riferiscono pertanto al campione così come è stato ricevuto. La responsabilità del campionamento è del Cliente.
  • Prima di inviare i campioni per le prove, per conoscere tipologie e quantità dei materiali necessari per l’esecuzione delle analisi, il Cliente è invitato a rivolgersi al Laboratorio per maggiori informazioni al riguardo.
  • Il materiale per le analisi può essere consegnato con relativo documento di trasporto (DDT). Le analisi che CQT esegue sono di tipo distruttivo, pertanto il Laboratorio è autorizzato ad eseguire il taglio o altri procedimenti che possono causare il deterioramento dei campioni, salvo esplicita richiesta del Cliente.
  • Nel DDT relativo al materiale per le prove va specificato quanto segue:
    – Se non è prevista o richiesta la restituzione del campione, apporre la dicitura: “Materiale destinato a prove distruttive”.
    – Se è prevista o richiesta la restituzione del campione, apporre la dicitura: “Trasporto in conto prova per analisi di laboratorio”.
    – Se il campione è un capo confezionato o un prodotto finito, apporre la dicitura “Si autorizza il taglio del capo / prodotto”.
  • A richiesta del cliente possono essere eseguite prove con carattere di urgenza, previa valutazione della fattibilità tecnica nei tempi richiesti e con consegna dei campioni da parte del Cliente entro le ore 12:00. L’esecuzione di prove urgenti comporterà un aumento del 30% sui costi ordinari. Anche tutte le richieste successive all’emissione dei rapporti di prova (ad esempio traduzioni, informazioni aggiuntive, ecc.) comporteranno l’addebito di costi supplementari.
  • Il pagamento delle prove e di ogni altro servizio verrà effettuato normalmente a mezzo bonifico bancario, con scadenza trenta giorni fine mese dalla data di fatturazione (salvo diversa disposizione contrattuale tra le parti). Ai prezzi riportati nel listino va aggiunta l’IVA in vigore. Il Laboratorio si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prove o l’erogazione dei servizi richiesti nel caso sussistano inadempienze di pagamento relative alle fatture emesse.
  • I campioni residui saranno conservati a disposizione del Cliente per un periodo non inferiore ai 30 giorni dalla data di emissione del certificato di analisi. Al termine dei 30 giorni CQT si intende espressamente autorizzata alla distruzione dei campioni testati, salvo espressa richiesta scritta di conservazione dei campioni fatta dal committente entro i 30 giorni sopra previsti o salva diversa esplicita disposizione contrattuale tra le parti.
  • Il Laboratorio assicura il costante aggiornamento dei metodi di prova e l’esecuzione delle prove secondo le edizioni delle norme in vigore dei metodi stessi, salvo diversa richiesta del Cliente. Qualora il Cliente richieda di effettuare le attività di prova anche in presenza di uno o più scostamenti dalle condizioni definite dalle norme, il Laboratorio declina la propria responsabilità rispetto alla validità dei risultati.
  • I risultati si riferiscono unicamente ai campioni esaminati. I risultati di prova verranno consegnati solo al Cliente, ed eventualmente discussi solo con esso.
  • Eventuali commenti richiesti dal Cliente sui risultati di prova, gli saranno comunicati in via informale attraverso un’informazione verbale o scritta diversa dal rapporto di prova.
  • Il laboratorio considera l’invio del rapporto di prova in formato PDF con firma digitale come metodo preferenziale di comunicazione dei risultati. Nel caso in cui sia esplicitamente richiesto dal Cliente, o nel caso di materiale da consegnare al Cliente, viene fornito anche l’originale cartaceo.
  • I rapporti di prova e le relative registrazioni tecniche saranno conservati dal laboratorio per un periodo di 48 mesi dalla data di emissione.
  • Eventuali reclami tecnici dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Tecnica del Laboratorio, e verranno gestiti e formalizzati secondo le modalità definite nelle procedure di CQT.
  • I reclami saranno accolti e gestiti se pervenuti entro e non oltre 20 gg dal ricevimento da parte del Cliente del rapporto di prova. Oltre il termine prestabilito, il Laboratorio si riserverà il diritto di riesaminare i termini della vertenza.

3. Il significato dell’accreditamento Accredia

CQT è un Laboratorio di Prova accreditato da Accredia (certificato di accreditamento n. 00237 Testing).

Accredia è l’ente italiano unico di accreditamento, designato dal Governo italiano ad attestare la competenza e l’imparzialità delle organizzazioni che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

Come gli altri enti con le stesse funzioni dei vari paesi europei, Accredia opera in conformità al regolamento CE 765/2008, alla norma ISO/IEC 17011 e agli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) con EA, IAF e ILAC. Siamo quindi autorizzati ad eseguire prove accreditate a livello internazionale.

3.1. Prove accreditate

L’accreditamento rilasciato da Accredia è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l’accreditamento stesso.

Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate dal Accredia al Laboratorio insieme al certificato di accreditamento. L’elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile presso la Segreteria del Laboratorio, e il Cliente può richiederne copia oppure verificarle direttamente sul sito di Accredia.

3.2. Attestazione della competenza tecnica del Laboratorio

L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e al suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.

Il Laboratorio ha stipulato una convenzione di accreditamento con Accredia in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l’accreditamento. Con tale accreditamento Accredia assicura la competenza tecnica del personale, l’adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature, e l’idoneità della struttura. Accredia esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio.

L’accreditamento è l’attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento, e si riferisce alle prove e non al prodotto.

3.3. Utilizzo del marchio Accredia e dei riferimenti all’accreditamento

CQT informa il Cliente della sussistenza di una convenzione con Accredia, l’ente italiano di accrditamento.

Qualora sia richiesta l’emissione del rapporto di prova su carta intestata con il marchio Accredia, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell’ente. In particolare il marchio Accredia e qualunque riferimento all’accreditamento possono essere riportati sul rapporto di prova quendo questo contiene almeno il risultato di una prova eseguita nell’ambito dell’accreditamento ottenuto dal Laboratorio.

Inoltre il marchio Accredia e i riferimenti all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso), oppure essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

Nel caso in cui almeno una prova sia del tipo accreditato da Accredia, e quindi possa essere emesso un rapporto di prova con il marchio Accredia, le prove non accreditate verranno opportunamente contrassegnate con un asterisco (*).

3.4. Incertezze di misura e regole decisionali

Per ogni prova accreditata il Laboratorio calcola un’incertezza di misura da assegnare al risultato.

L’incertezza estesa, disponibile su richiesta, è calcolata con un fattore di copertura k=2 per un intervallo di probabilità del 95%. Se la regola decisionale è dettata dal Cliente, da regolamenti o da documenti normativi, non sono necessarie ulteriori considerazioni sul livello di rischio. In caso contrario CQT ha deciso di utilizzare la regola decisionale basata sull’accettazione semplice o rischio condiviso con probabilità di falsa accettazione (PFA) del 50% (riferimento documento JCGM 106:2012 §8.2.1), e quindi di attribuire la dichiarazione di conformità sulla base del semplice risultato ottenuto.

In pratica, al fine di mantenere le probabilità di decisioni errate a livelli accettabili sia per il Laboratorio sia per il Cliente, CQT verifica che l’incertezza di misura sia stata considerata e giudicata accettabile per lo scopo previsto (U ≤ Umax definita dalle caratteristiche prestazionali dei metodi e dalle normative applicabili).

Per le prove in cui è prevista la classificazione di un prodotto a norma viene applicata la regola decisionale con probabilità limite di accettazione al 95% (non accettazione al 5%), ossia si considera un fattore k=1,64.

4. Riservatezza

CQT disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuto con le seguenti modalità.

4.1. Informazioni Riservate

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate come confidenziali al momento della comunicazione da parte del Cliente. Tali Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica) senza alcuna limitazione.

In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

a) Siano di dominio pubblico.

b) Siano state conosciute e/o possa essere dimostrato che siano state conosciute.

c) Siano state trasmesse ed espressamente qualificate come non riservate.

d) Siano state sviluppate indipendentemente da CQT senza utilizzare altre Informazioni Riservate.

e) Vengano rivelate da un soggetto diverso dal Cliente che non sia vincolato da un obbligo di segretezza, e che comunque diventino note per cause non imputabili a CQT.

Le Informazioni Riservate comunicate a CQT da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti del Cliente sono anch’esse soggette a tale disciplina.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a soggetti terzi che svolgono attività in subappalto. I soggetti terzi sono anch’essi vincolati alla disciplina delle presenti disposizioni e dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate ad autorità in ambito legislativo previa richiesta motivata degli stessi e, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a parti interessate direttamente da CQT previa richiesta motivata degli stessi e, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Cliente.

4.2. Obblighi di CQT

CQT si obbliga a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite dal Cliente ed indentificate come confidenziali.

CQT si obbliga a considerare strettamente confidenziali, a non divulgare e/o non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate.

CQT si obbliga ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed opportune al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.

CQT si obbliga ad osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 – GDPR), nell’eventualità dovesse trattare dati personali per il perseguimento delle finalità di cui in premessa.

CQT non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre o copiare una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate senza lo specifico consenso scritto del Cliente.

CQT manterrà il diritto a presentare i risultati delle prove, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui esso è vincolato.

Le presenti condizioni di riservatezza avranno una durata pari a cinque anni, con decorrenza dalla data di rilascio di ogni rapporto di prova.

Centro Qualità Tessile S.r.l.

La Direzione

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